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Articolo 484 - Giudice dell'esecuzione.
L'espropriazione è diretta da un giudice.
La nomina del giudice dell'esecuzione è fatta dal presidente del tribunale, su presentazione a cura del cancelliere del fascicolo entro due giorni dalla sua formazione.
Si applicano al giudice dell'esecuzione le disposizioni degli articoli 174 e 175.
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