Articolo 487 - Forma dei provvedimenti del giudice.

Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono dati con ordinanza, che può essere dal giudice stesso modificata o revocata finchè non abbia avuto esecuzione.

Per le ordinanze del giudice dell'esecuzione si osservano le disposizioni degli artt. 176 ss. in quanto applicabili e quella dell'art. 186.

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