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Articolo 490 - Pubblicità degli avvisi.
Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un
avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve
essere affisso per tre giorni continui nell'Albo dell'ufficio giudiziario
davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo.
In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a
25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia
dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima redatta ai sensi
dell'articolo 173-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice, e'
altresi' inserito in appositi siti internet almeno quarantacinque giorni prima
del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.
Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque
giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data
dell'incanto una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi
maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme
della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi
diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non
alternativa.
Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale,
multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori
della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle
dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.
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