Contenuto della pagina
Articolo 522 - Compenso del custode.
Il custode non ha diritto a compenso se non l'ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall'ufficiale giudiziario all'atto della nomina.
Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell'articolo precedente.
Torna all'elenco articoli
Fine contenuto della pagina