Articolo 528 - Intervento tardivo.

I creditori chirografari che intervengono successivamente ai termini di cui all'articolo 525, ma prima del provvedimento di distribuzione, concorrono alla distribuzione della parte della somma ricavata che sopravanza dopo soddisfatti i diritti del creditore pignorante, dei creditori privilegiati e di quelli intervenuti in precedenza.

I creditori che hanno un diritto di prelazione sulle cose pignorate, anche se intervengono a norma del comma precedente, concorrono alla distribuzione della somma ricavata in ragione dei loro diritti di prelazione.

Torna all'elenco articoli

Aree informative

Atti Procedurali

Procedure.it

Servizi Tribunali e Professionisti

Il periodico
"Aste Giudiziarie"

Informazioni sul servizio

Le Aste Giudiziarie

La Società

Servizi Tecnici

Inlinea.net

Logo riservato al terzo classificato del eContent Award Italy 2007 - Categoria eGovernment.