Articolo 534 - Vendita all'incanto.

Quando la vendita deve essere fatta ai pubblici incanti, il giudice dell'esecuzione, col provvedimento di cui all'art. 530, stabilisce il giorno, l'ora e il luogo in cui deve eseguirsi, e ne affida l'esecuzione al cancelliere o all'ufficiale giudiziario o a un istituto all'uopo autorizzato.

Nello stesso provvedimento il giudice dell'esecuzione può disporre che, oltre alla pubblicità prevista dal primo comma dell'art. 490, sia data anche una pubblicità straordinaria a norma del comma terzo dello stesso articolo.

Torna all'elenco articoli

Aree informative

Atti Procedurali

Procedure.it

Servizi Tribunali e Professionisti

Il periodico
"Aste Giudiziarie"

Informazioni sul servizio

Le Aste Giudiziarie

La Società

Servizi Tecnici

Inlinea.net

Logo riservato al terzo classificato del eContent Award Italy 2007 - Categoria eGovernment.