Articolo 534 ter - Ricorso al giudice dell'esecuzione.

Quando, nel corso delle operazioni di vendita, insorgono difficoltà il professionista delegato può rivolgersi al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto. Le parti e gli interessati possono proporre reclamo avverso il predetto decreto ed avverso gli atti del professionista con ricorso allo stesso giudice, il quale provvede con ordinanza; il ricorso non sospende le operazioni di vendita salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga la sospensione.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 617.

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