Articolo 535 - Prezzo base dell'incanto.

Se il valore delle cose risulta da listino di borsa o di mercato, il prezzo base � determinato dal minimo del giorno precedente alla vendita.

In ogni altro caso il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento di cui all'art. 530, sentito quando occorre uno stimatore, fissa il prezzo di apertura dell'incanto o autorizza, se le circostanze lo consigliano, la vendita al migliore offerente senza determinare il prezzo minimo.

Torna all'elenco articoli

Aree informative

Atti Procedurali

Procedure.it

Servizi Tribunali e Professionisti

Il periodico
"Aste Giudiziarie"

Informazioni sul servizio

Le Aste Giudiziarie

La Società

Servizi Tecnici

Inlinea.net

Logo riservato al terzo classificato del eContent Award Italy 2007 - Categoria eGovernment.