Articolo 536 - Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.

Chi è incaricato della vendita fa trasportare, quando occorre, le cose pignorate nel luogo stabilito per l'incanto, e può richiedere l'intervento della forza pubblica.

In ogni caso, prima di addivenire agli incanti deve fare, in concorso col custode, la ricognizione degli oggetti da vendersi, confrontandoli con la descrizione contenuta nel processo verbale di pignoramento.

Torna all'elenco articoli

Aree informative

Atti Procedurali

Procedure.it

Servizi Tribunali e Professionisti

Il periodico
"Aste Giudiziarie"

Informazioni sul servizio

Le Aste Giudiziarie

La Società

Servizi Tecnici

Inlinea.net

Logo riservato al terzo classificato del eContent Award Italy 2007 - Categoria eGovernment.