Articolo 543 - Forma del pignoramento.

Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 ss.

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492:

  1. l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  2. l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  3. la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;
  4. la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo, affinchè questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori, con invito al terzo a comparire quando il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, commi terzo e quarto, e negli altri casi a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata.

Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'art. 501.

L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'art. 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'art. 314.

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