Articolo 552 - Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.

Se il terzo si dichiara o è dichiarato possessore di cose appartenenti al debitore, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede per l'assegnazione o la vendita delle cose mobili a norma degli artt. 529 ss., o per l'assegnazione dei crediti a norma dell'articolo seguente.

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