Articolo 557 - Deposito dell'atto di pignoramento.

L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.

Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione.

Torna all'elenco articoli

Aree informative

Atti Procedurali

Procedure.it

Servizi Tribunali e Professionisti

Il periodico
"Aste Giudiziarie"

Informazioni sul servizio

Le Aste Giudiziarie

La Società

Servizi Tecnici

Inlinea.net

Logo riservato al terzo classificato del eContent Award Italy 2007 - Categoria eGovernment.